Art. 29.
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio).

      1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e dell'Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria

 

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indica nel modo più specifico possibile nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
      2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
      3. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.
      4. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
      5. Nelle ipotesi previste nel comma 4, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tal caso trovano applicazione le disposizioni in tema di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
      6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle
 

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sue funzioni e, in specie, per le esigenze anche ispettive degli organismi informativi. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio o il Ministro delle informazioni per la sicurezza all'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.